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Immagine del redattoreFI DESIGN

Si Possono lasciare le scarpe o altri oggetti sul pianerottolo del condominio?



Molto spesso sento parlare di questa tematica, che per alcuni sembra normale e per altri sembra assurda e allora come bisogna compararci?

Per molti sembra un abitudine ottimale per la propria igiene in casa, si pensa "è davanti al mio portone di casa e posso fare come più mi piace", oppure "mi piacciono le piante e ne metto quanto più ne voglio", oppure ci lascio il passeggino e giochi di mio figlio, etc...


Ma non è così!!!


Il codice civile stabilisce che gli spazi comuni dell'edificio - tra cui i pianerottoli - appartengono a tutti i condomini e che quindi possono essere usati anche per scopi privati. «ciascun partecipante al condominio può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso» (art. 1102 c.c.).


La destinazione d’uso del pianerottolo è quella di permettere il transito delle persone e l’accesso alle abitazioni. E’ quindi corretto credere che porta ombrelli e zerbini siano funzionali alla concreta realizzazione della destinazione, quali il transito e l’accesso.


Quindi non è lecito trasformare parte del pianerottolo in spazio di deposito temporaneo di rifiuti, scarpe e suppellettili personali estranei al fine istituzionale. Oltre a questo principio di rispetto della destinazione d'uso occorre anche tenere in considerazione il principio di salvaguardia del decoro e salubrità degli spazi comuni che entra palesemente in contrasto col deposito di scarpe.


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