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Impianti termici nel condominio


Con il Superbonus abbiamo sentito spesso parlare di impianti termici, ma quali sono?


La Legge 90/2013 (modifica ed integra il D.lgs. 192/2005) in cui definisce quali sono gli impianti termici:

- gli impianti per il solo riscaldamento ambientale dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa, energia elettrica, altro vettore energetico;

- gli impianti per il riscaldamento ambientale con produzione di acqua calda sanitaria (ACS);

- stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, se installati in modo fisso.

- gli impianti di climatizzazione estiva;

- gli impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, solo se al servizio di più unità residenziali (es. la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria per un condominio) o per utenze non assimilabili alla residenza;

- gli impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi di cogenerazione.


Non sono invece considerati impianti termici:

i sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria al servizio di una singola unità immobiliare (ad esempio i boiler);

- gli apparecchi per il riscaldamento o il raffrescamento che possano considerarsi “mobili”, ossia non installati in modo fisso a parete o a soffitto (ad esempio stufe elettriche, apparecchi di condizionamento portatili, anche se fissati a infissi, ecc.).


Ricordiamo che è fondamentale mantenere l'impianto sempre in regola permette infatti di assicurare

sicurezza, efficienza al sistema nel suo complesso, e utilizzando dei prodotti ad hoc è possibile allungare in modo considerevole la vita dell'impianto termico.

Le realtà condominiali, in tema di impianto termico, si possono sostanzialmente suddividere in due categorie:

- condomini con impianto centralizzato: è costituito da un generatore, collocato in un locale o in un punto dedicato, asservito da un unico condotto di evacuazione dei fumi (nel caso dell’impianto di riscaldamento).

- condomini con impianti autonomi.


L’impianto termico centralizzato rappresenta una parte comune del condominio.

Si tratta di un impianto unico, comune a tutti: nessuno deve pagare periodicamente il riscaldamento e l’acqua sanitaria nella propria bolletta personale in quanto i costi sono compresi nelle spese condominiali mensili.

Esso viene attivato per determinate ore della giornata consentendo di mantenere una temperatura costante all’interno delle singole abitazioni, spesso viene condiviso anche quello di condizionamento d’aria, per affrontare anche i periodi estivi.

E' possibile staccarsi dall’impianto condominiale e installare un sistema di riscaldamento

autonomo del condominio, purché si rispettino le condizioni e di cui è importantissimo avere cognizione prima di procedere.


Alcuni condòmini del mio condominio vorrebbero dismettere il proprio impianto centralizzato installando un impianto autonomo, come possiamo fare?


La dismissione dell’impianto centralizzato può avvenire anche su istanza dell’assemblea condominiale, in cui si manifesta la volontà di rinunciare all’impianto centralizzato per installare impianti autonomi per ciascuna unità immobiliare.

Infine i condòmini non allacciati all’impianto centralizzato non per scelta (ma perché, ad esempio ci sono limiti di conformazione dell’edificio, come la mancanza di una diramazione per

condurre il calore nelle aree di proprietà) questi non sono considerati proprietari dell’impianto e, pertanto, non sono tenuti al pagamento delle spese relative alla manutenzione e ai consumi.


Con precisione cos'è la centrale termica?


La centrale termica è il locale dove è posizionato il generatore di calore, in cui deve essere destinato soltanto a tale destinazione d’uso. La centrale è il cuore di un impianto di riscaldamento, in cui viene bruciato il combustile che di seguito partono le tubazioni che portano l' acqua ai radiatori situati negli ambienti da riscaldare.

La norma UNI 11528:2014 stabilisce i requisiti per l’evacuazione dei prodotti della combustione e lo scarico delle condense, mentre il D.M. 12 Aprile 1996 stabilisce le caratteristiche del locale di installazione dell’apparecchio.

La presenza del metano determina il pericolo di esplosioni e incendi in quanto è un gas è molto infiammabile, oltre che essere è più leggero dell'aria e tende a salire verso l'alto, per questo è uno dei principi dell'antincendio di una centrale termica.

L'esplosione di una caldaia è tra gli incidenti più frequenti e più gravi che possono accadere in un condominio o in altri edifici con un impianto di riscaldamento centralizzato (es. scuole, alberghi, uffici, edifici commerciali, ecc.). Il soggetto responsabile della prevenzione incendi di una centrale termica all’interno di un condominio è l'amministratore.


Tutte le centrali termiche centralizzate sono soggette alla normativa di prevenzione incendi; l'art. 6 del D.P.R. 151/2011 in cui definisce i compiti dei responsabili:

- mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate;

- effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;

- assicurare un’adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio;

- annotare in un apposito registro di controlli, verifiche e interventi di manutenzione.


L'art. 20 del D.lgs n. 139/2006 individua le sanzioni amministrative e penali per i responsabili inadempienti oltre alla sospensione dell'attività.

In caso di incendio di una centrale termica si potrebbero verificare danni a persone e cose e si dovrebbe interrompere il servizio di riscaldamento.

Per questo motivo è vantaggioso prevenire gli incidenti piuttosto che rimediare quando ormai è troppo tardi.


La regola tecnica di prevenzione incendi relativa alla progettazione, costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi è il D.M. 12 Aprile 1996.

Per essere in regola con la normativa sulla prevenzione incendi, la discriminante è la potenzialità della caldaia all'interno della centrale:

- Caldaie inferiori ai 35 kW: non bisogna seguire alcuna norma antincendio.

- Caldaie tra i 35 e i 115 kW: bisogna rispettare le prescrizioni antincendio presenti

nella norma D.M. 12 Aprile 1996 ma l'attività non è soggetta al controllo dei Vigili del

Fuoco.

- Caldaie tra i 116 kW e i 350 kW: in questo caso si ricade nella categoria A (attività a rischio basso) che prevede la presentazione della SCIA Antincendio al competente Comando dei Vigili del Fuoco.

- Caldaie tra i 351 kW e 700 kW: in questo caso si ricade nella categoria B (attività a rischio medio) che prevede la presentazione della SCIA Antincendio e di un progetto al Comando dei Vigili del Fuoco.

- Caldaie oltre i 700 kW: in questo caso si ricade nella categoria C (attività a rischio alto) che prevede la presentazione della SCIA Antincendio, un progetto al Comando dei Vigili del Fuoco e infine lo svolgimento di un sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco prima del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Il progetto va redatto da un professionista antincendio abilitato ed iscritto agli elenchi ministeriali.

Per conoscere la potenzialità della caldaia si può visionare la prima pagina del libretto d'impianto o la scheda tecnica della macchina.

Più caldaie alimentate a gas, installate nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche delle singole caldaie.

Obiettivo principale della norma è evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso e limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone e agli ambienti limitrofi.

Gli apparecchi a gas, i dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo, devono essere muniti rispettivamente di marcatura CE e di attestato di conformità ai sensi della direttiva 2009/142/CE (90/396/CEE). Questi documenti devono essere consegnati al professionista antincendio per la SCIA.

In caso di caldaie vecchie e sprovviste di documenti completi, bisogna fare un "accesso agli atti" e in caso negativo presentare una SCIA antincendio.

In caso di documenti incompleti relativi alla caldaia, il responsabile rimane sempre l'amministratore anche se ha ereditato il condominio da breve periodo, che dovrà reperirli anche tramite "accesso agli atti" presso il Comando dei Vigili del Fuoco per capire se è presente una SCIA Antincendio o un vecchio CPI (Certificato Prevenzione Incendi) ormai scaduto.

Nel caso non si reperisca nessuna documentazione l'impianto non può essere acceso e bisogna procedere con la presentazione di una nuova SCIA (che ha validità 5 anni, scaduto questo termine va rinnovata presentando l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio; Se sono state effettuate delle modifiche alla centrale termica bisognerà presentare una nuova SCIA).

Se all’interno della centrale ci sono impianti di protezione attiva degli incendi

(come gli sprinkler, naspi, idranti, rilevazione fumi) oltre all’attestazione di rinnovo

serve anche l'asseverazione di un tecnico antincendio.

In caso di controllo l'amministratore deve mostrare la seguente documentazione:

- SCIA Antincendio con gli allegati predisposti dal professionista antincendio;

- verbale di prova degli impianti gas in pressione;

- certificati di conformità gas, termico ed elettrico con i relativi allegati tra cui i progetti.


Le centrali termiche devono possono essere posizionate rispetto al piano di riferimento in:

- Locale fuori terra: il piano di calpestio della centrale termica è uguale o maggiore a quello del piano di riferimento (considerato generalmente il piano della strada).

- Locale interrato: si definisce interrato se l'intradosso del solaio della centrale termica (cioè la parte inferiore) si trova più in basso di 60 cm rispetto al piano di riferimento.

- Locale seminterrato: il locale è seminterrato quando non è considerabile né interrato né fuori terra.


Possiamo dire le centrali termiche deve essere ubicata ad una quota non più bassa di 5 m dal piano di riferimento, sono ammesse centrali termiche interrate fino ad una quota max di -10 m, (dal piano di campagna) solo se si prevedono sistemi aggiuntivi per l'evacuazione dei gas.


Nota:

  • Nel caso di locale fuori terra o seminterrati, almeno una porzione di parete di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro deve essere confinante con lo spazio scoperto.

  • Nel caso di locali interrati, almeno una porzione di parete di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro deve essere confinante con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,60 m attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta.


I locali devono avere una o più aperture permanenti, realizzate nella parte più alta possibile della parete esterna (mai al di sotto della metà superiore della parete), protette da grigliati, reti o alette anti-piaggia, realizzate sulle pareti esterne per permettere l'aerazione ed evitare accumuli di gas in caso di perdite.


E' vietato usare la centrale termica come cantina per il deposito di oggetti.

Le aperture di areazione servono per evitare accumuli di gas. In caso di caldaie a gasolio quindi la normativa prevede differenti sistemi di prevenzione.

Se la centrale è posta all'interno di altri fabbricati deve costituire un compartimento antincendio con le seguenti caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco:

- nel caso la potenzialità sia inferiore ai 116 kW, la resistenza al fuoco deve essere

maggiore di REI 60;

- nel caso la potenzialità sia superiore ai 116 kW la resistenza al fuoco deve essere

maggiore di REI 120;

- la centrale deve essere realizzata con materiali classe “0” di reazione al fuoco

(cioè incombustibili).


L'altezza della centrale termica, anche questo aspetto dipende dalla potenza della caldaia:

- caldaia non superiore a 116 kW: altezza minima 2 m;

- caldaia superiore a 116 kW e sino a 350 kW: altezza minima 2,30 m;

- caldaia superiore a 350 kW e sino a 580 kW: altezza minima 2,60 m;

- caldaia superiore a 580 kW: altezza minima 2,90 m.

L'accesso alla centrale può avvenire dall'esterno oppure dall'interno tramite un

disimpegno, a seconda della portata termica (<116W o > 116W) devono avere una resistenza al fuoco della struttura REI 30/60 e con porte REI 30/60, oltre che per gli impianti di portata termica > a 116 kW, aventi una superficie minima di 2 mq, devono avere un aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a 0,50 mq.


Le disposizioni descritte sono valide per centrali termiche ospitate in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito (Titolo IV, D.M. 12/4/1996). Sono le tipiche centrali termiche posizionate nel seminterrato di un condominio. Tuttavia la norma disciplina anche le centrali termiche poste all'aperto e in locali esterni.


Possiamo quindi dire che il sistema centralizzato, se considerato bene condominiale, segue la

disciplina prevista per le parti comuni, di conseguenza l’impianto è soggetto ad una comproprietà tra tutti i condòmini, che godono degli stessi diritti e degli stessi obblighi per quanto riguarda il bene: ne deriva che ciascuno di essi deve essere libero di utilizzare l’impianto centralizzato per la soddisfazione delle esigenze personali, ma, al contempo, non può apportare modifiche alla destinazione dell’impianto, né tanto meno abusarne, limitando l’altrui utilizzo; altra conseguenza

importante riguarda la partecipazione alle spese che, al pari degli altri beni comuni, viene ripartita in capo a tutti i condòmini proporzionalmente al valore di proprietà delle rispettive unità immobiliari presenti nel condominio.


Dalla riqualificazione dell’impianto centralizzato come parte comune e dalla conseguente applicazione della sua disciplina, deriva anche l’importanza di stabilire quali sezioni devono escludersi da questo ambito, considerando che ci sono anche alcuni casi di confine in cui,

pur considerandosi il sistema parte comune, si dà preferenza al singolo condòmino: ad esempio, le tubazioni comuni dell’impianto di riscaldamento che passano all’interno di un locale di proprietà

esclusiva non possono essere diversamente collocate con una decisione a maggioranza dei condòmini e senza il consenso del proprietario stesso, se i lavori richiesti per questo tipo di operazione possono pregiudicare l’appartamento.


Quindi anche gli elementi dell’impianto che vengono considerate parti comuni hanno una disciplina peculiare quando risultano attraversare un’unità immobiliare soggetta alla proprietà personale di uno dei condòmini. A maggior ragione, la disciplina è ancora più stringente con

riferimento a quelle porzioni del sistema che non si considerano parti comuni (es. le tubature interne a ciascuna unità immobiliare, pur essendo allacciate all’impianto centrale, non si considerano parti comuni, ma afferiscono alla proprietà dell’appartamento: da ciò consegue che il proprietario dell’unità è responsabile in caso di perdite o guasti delle tubature, quando queste, a causa della fuoriuscita di acqua, producono danni all’appartamento del piano inferiore).


Visto che l’impianto centralizzato è una parte comune del condominio, ciascun condòmino ha il diritto di ricevere dall’impianto una quantità uniforme e sufficiente di calorie/frigorie, così che ogni unità immobiliare presente nell’edificio sia servita equamente.

Se vengono riscontrate temperature disomogenee tra appartamenti localizzati diversamente (es. fra piano superiore e inferiore, oppure tra appartamento esposto al nord o a sud, è possibile che questo dipenda da carenze strutturali o da una cattiva gestione dell’impianto: in questo caso spetta

al condominio, ripartendo le spese fra tutti i condòmini, ripristinare il funzionamento dell’impianto, rendendolo bilanciato ed equo). Viceversa, le spese di adeguamento spettano al singolo proprietario di un appartamento se si accerta che il difetto relativo al funzionamento dipende

da un guasto presente nella porzione di impianto situata all’interno dell’unità immobiliare di proprietà: se ad esempio si sono ossidate le valvole, oppure ci sono state manomissioni delle tubature che passano all’interno dell’appartamento e questi malfunzionamenti influiscono sulla resa generale dell’impianto, trattandosi di una porzione che si considera di proprietà esclusiva, spetta al singolo condòmino provvedere alle riparazioni necessarie, a proprie spese.


Vi starete domandando se la vostra unità immobiliare presenta una temperatura media inferiore a

quella delle altre e il condominio non si attiva per rimediare tecnicamente al disservizio?


In questo caso non è possibile astenersi dal contributo dovuto alle spese condominiali per il mantenimento del servizio, ma può agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Sarà necessario:

accertare il danno subito, liquidato generalmente in considerazione dei contributi pagati e dalle spese sostenute per supplire all’erogazione insufficiente del servizio: potrebbe essere addebitato al condominio (es. il costo per l’acquisto e il funzionamento di stufette elettriche predisposte per far fronte alle basse temperature).


La sicurezza degli impianti


Uno degli aspetti fondamentali che riguardano un sistema centralizzato in condominio è quello della sicurezza degli impianti, per evitare che le

installazioni non comportino possibili rischi per la sicurezza dei condòmini, la legge prevede che negli edifici dotati di impianto centralizzato condominiale sono a carico dell’amministratore gli obblighi e le responsabilità del

proprietario dell’impianto.

Gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali, rientrano nel campo di applicazione del D.M. n. 37 del 22/01/2008.


Per quanto riguarda i soggetti responsabili degli impianti termici (invernali ed estivi) il regolamento stabilisce che, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, questi sono identificati con il responsabile dell'impianto che, a livello condominiale (impianto centralizzato) è rappresentato dall'amministratore di condominio.

E’ possibile delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” che diventerà il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria e straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica, rispondendone davanti alla legge. Si tratta di un professionista abilitato ed esperto del settore, al quale è formalmente attribuita la responsabilità relativa al buon funzionamento dell’impianto.

L'affidamento ad un terzo, relativamente ai complessi condominiali, può avvenire su delibera assembleare con un contratto scritto ed il soggetto incaricato sarà responsabile del mancato rispetto delle norme.

Tuttavia possono presentarsi due casi relativi all'affidamento a terzi dell'impianto, e cioè:

1) che l'impianto non sia a norma già prima dell'incarico al terzo; in caso di impianto non conforme già prima dell'affidamento al terzo responsabile, possono verificarsi le seguenti possibilità:

- affidamento al terzo: la delega al terzo responsabile deve espressamente prevedere

l'incarico di messa a norma dell'impianto quale prerogativa all'affidamento dello

stesso;

- la riforma del condominio prevede che:

• in caso di interventi di manutenzione straordinaria deve prevedersi obbligatoriamente un fondo di pari importo per la copertura del costo totale delle opere;

• in caso di mancata costituzione del fondo, l'amministratore non può stipulare il contratto di affidamento al terzo responsabile e dovrà mantenere su se stesso la responsabilità dell'impianto;

• l'amministratore può trasferire la responsabilità ai propri condòmini con un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

2) che l'impianto non sia mantenuto a norma per l'intera durata del contratto.

Entrambi i casi sono oggetto della Riforma del Condominio (Legge n.

220/2012), impianto che richiede interventi manutentivi o di messa a norma non previsti

prima della stipula del contratto di affidamento al terzo responsabile, è possibile che si verifichino le seguenti possibilità:

- affidamento al terzo: il terzo è tenuto comunque ad eseguire, previa comunicazione, tutti gli

interventi necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, la massima efficienza dello

stesso e il rispetto delle norme e delle prescrizioni di legge previste;

- la riforma del condominio prevede che:

• il terzo responsabile è tenuto a comunicare all'amministratore per iscritto la necessità di

interventi manutentivi o di messa a norma dell'impianto;

• l'amministratore convoca l'assemblea per deliberare e autorizzare gli interventi necessari al

corretto funzionamento dell'impianto;

• la decisione dovrà essere deliberata entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione

all'amministratore, previa costituzione del fondo a copertura degli interventi necessari;

• in mancanza della copertura finanziaria, la delega al terzo responsabile decade e lo stesso è

tenuto a darne comunicazione alla Regione (o Provincia autonoma) esplicitandone anche le

motivazioni;

• la Regione analizza il caso ed emana le sanzioni.


I soggetti responsabili per la sicurezza degli impianti termici devono gestire concretamente il generatore e tutto l’impianto, verificando la regolarità dell’accensione, predisponendo controlli e regolazioni opportune ed intervenendo per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Quindi le ditte tecniche hanno il compito di accendere e spegnere l’impianto, verificando i fumi e controllando la sicurezza e la tenuta delle tubazioni, ma anche quello di controllare il livello dei combustibili e dei lubrificanti, oltre a regolare le impostazioni dei programmi di termoregolazione.


Ogni impianto termico deve essere provvisto del libretto d’impianto, al cui interno sono descritte le sue caratteristiche tecniche e sono registrate le eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e tutti gli interventi di controllo effettuati.

Nelle regioni che hanno realizzato il catasto degli impianti termici telematica (quali Valle d’Aosta, Calabria, Umbria, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Abruzzo), ai sensi del D.M. 10/02/2014 in cui è stato pubblicato un nuovo modello di libretto di impianto che si applica agli impianti di riscaldamento tradizionali, agli impianti di climatizzazione estiva e ai nuovi impianti alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento.


Il “libretto di impianto per la climatizzazioneè un documento da aggiornare periodicamente per le possibili ispezioni delle autorità competenti, in cui vengono registrati gli impianti e le componenti in funzione, in cui indica le principali specifiche tecniche relative all’impianto e viene compilato per i nuovi impianti a cura della ditta installatrice, all’atto della prima accensione, mentre per gli impianti esistenti il suo aggiornamento è a cura del responsabile dell’impianto, devono essere eseguite come abbiamo già detto in precedenza da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/2008, ad eccezione di semplici manutenzioni, come la pulizia dei filtri aria dei sistemi split che possono essere eseguiti dal responsabile stesso o da un suo incaricato.

I controlli tecnici gli operatori incaricati devono occuparsi dei controlli di manutenzione e di verifica dell’efficienza dell’impianto: si tratta di un obbligo molto importante, dal momento che le autorità regionali possono provvedere in qualsiasi momento alla effettuazione di ispezioni per verificare lo stato regolare dell’impianto.


Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici che mirano a garantire una maggiore sicurezza e mantenere efficiente l’impianto.


Nei condomini in cui l’impianto non è centralizzato si hanno più generatori similari autonomi (uno per ogni unità costituente il condominio) che evacuano i prodotti della combustione in una canna fumaria collettiva o in una canna collettiva ramificata.


Vi starete chiedendo come funziona il regime delle spese di gestione e funzionamento dell’impianto centralizzato rimasto in funzione per gli altri condòmini?


Il regolamento condominiale può imporre a tutti i condòmini di corrispondere una quota minima relativamente alle spese di gestione dell’impianto centralizzato: il che potrebbe sembrare assurdo, se si considera che di quell’impianto non si partecipa più all’utilizzo.

In realtà, il condòmino resta sicuramente esonerato dalle spese relative ai consumi tramite l’impianto centralizzato, ma se opta per un impianto autonomo deve continuare a versare le spese di conservazione dell’impianto condominiale e quelle relative ai consumi dovuti alla dispersione di calore.

Questo perché l’installazione dell’impianto non fa venire meno la quota di comproprietà in capo al singolo condòmino sull’impianto centralizzato e ne deriva che le spese di manutenzione straordinaria per rimuovere problemi strutturali e gravi dell’impianto, restano comunque a carico del condòmino distaccato.

A queste spese possono aggiungersi anche quelle relative alle eventuali riparazioni per i danni o i disservizi che l’impianto centralizzato abbia a subire in seguito alle operazioni del distacco: quindi, se dopo i lavori si verifica uno squilibrio termico, il condòmino deve comunque partecipare alle spese di conservazione e messa a norma.

Quanto alle modalità con cui realizzare il distacco, se il condòmino decide di installare un riscaldamento autonomo, deve approntare, per mezzo di un tecnico abilitato, una perizia volta a provare l’assenza di squilibri o aggravio di costi a carico dell’impianto centralizzato. Questa perizia va poi inviata all’amministratore di condominio che deve sottoporla alla prima assemblea

utile, durante la quale si dovrà deliberare sull’eventuale quota residua di spese a carico del condòmino relativamente al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria.



Spero di esservi stata utile

Amministratrice di Condominio Ilaria Formica



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