L'argomento di oggi come avrete capito è molto richiesto tra i condomini, ecco perché la scelta di parlarvi di questo argomento.
Per creare un Fotovoltaico condiviso bisogna rispettare le seguenti caratteristiche:
- gli impianti devono essere entrati in esercizio dopo il 1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001.
- Gli impianti devono avere singolarmente una potenza P minore uguale di 200 kW (il limite di potenza è riferito alla somma delle potenze in condivisione standard (STC) dei moduli, non rilevando la potenza dell'inverter).
Gli impianti di energia rinnovabile possono essere di vario genere (fotovoltaico, eolico, biomassa, oceanico, idrotermica, geotermico, solare, aerotermico, dei gas di discarica, dei gas dei processi di depurazione, del biogas) ma quello per adesso ritenuto è applicabile è soltanto il fotovoltaico.
Gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati (esclusi accumuli o colonnine di ricarica per le vetture) devono essere ubicati sull'area occupata dall'edificio e delle rispettive pertinenze e spazi comuni; impianti a terra di aree agricole ma possono anche essere installati anche su serre, pergole e pensiline ma in questi ultimi casi devono rispettare alcuni accorgimenti:
- I moduli devono essere installati a 2 m da terra e devono essere praticabili in tutta la loro estensione.
Precisiamo che è considerato un impianto nuovo solo se realizzato in un luogo dove prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni da un altro impianto fotovoltaico (es. dismesso) o da relative parti principali (es. moduli o inverter).
Vi chiederete come funziona? Adesso vi spiego meglio!
Sono definiti autoconsumatori coloro che agiscono in modo collettivo un gruppo di almeno di almeno 2 auto-consumatori che si trovano nello stesso edificio e che agiscono collettivamente, producendo energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e immagazzinando o vendendo energia elettrica rinnovabile. Il limite è dettato dalla dimensione dell'edificio e dalle rispettive pertinenze.
Chi può essere il cliente finale e chi è il produttore?
Il cliente finale è colui che è intestatario di una bolletta elettrica (avente quindi un codice POD, che si può trovare sulla bolletta elettrica). Il cliente finale che partecipa a uno schema di autoconsumo collettivo continua a pagare la bolletta elettrica e solo in un secondo momento, potrà usufruire dei benefici elettrici derivanti dall'appartenenza.
I clienti finali che si trovano nello stesso edificio in cui vene realizzato uno schema di autoconsumo collettivo non hanno alcun obbligo a partecipare a quello schema, ma possono rilasciare una liberatoria GSE, ai fini di utilizzo dei dati di misura relativi ai loro punti di connessione ai fine di assunzione di rilievo nel computo dell'energia elettrica condivisa.
mentre...
Il produttore è una persona fisica o giuridica intestataria di un autorizzazione alla relazione e all'esercizio dell'impianto di produzione o del codice della ditta (quando richiesta )e firmataria del regolamento di esercizio.
Un impianto di produzione inserito in uno schema di autoconsumo può essere:
- di proprietà di uno dei clienti finali;
- un soggetto terzo;
Se l'impianto di produzione è gestito da un soggetto terzo deve seguire le istruzioni dell'auto-consumatore.
Ma ci sono dei vincoli?
Il GSE ha specificato e chiarito che i clienti finali e i produttori facenti parte di uno schema di autoconsumo collettivo, diversi dalle famiglie, non devono svolgere la produzione e scambio di energia elettrica come attività commerciale o professionale principale ovvero non devono avere i seguenti codici ATECO 35.11.00 e 35.14.00. Tale limitazione non è applicata nei confronti di soggetti terzi che devono gestire l'impianto fotovoltaico per conto del produttore.
E' necessario di un contratto?
I soggetti che parte da uno schema di autoconsumo collettivo devono sottoscrivere un contratto che deve essere stipulato prima della presentazione di istanza di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, presso il GSE e deve contenere i seguenti punti, per disciplinare i relativi rapporti:
Prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica;
Individuare univocamente un soggetto delegato (*Referente), come responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti terzi possono affidare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso la società di vendita e verso il GSE.
Consentire ai soggetti la possibilità di recessione dalla configurazione, fermo restando i corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti (che devono essere equi e proporzionali tra le parti).
Nel caso dei condomìni, il contratto può essere costituito anche dal verbale di delibera assembleare firmato da essi che aderiscono alla configurazione di autoconsumo collettivo.
* Il Referente come abbiamo visto è il soggetto delegato, che presenta le istanze per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica collettiva oltre a ricevere tutte le comunicazioni dal GSE, emette e riceve fatture al GSE (per i costi amministrativi), nonché distribuisce i benefici economici trai i partecipanti all'autoconsumo collettivo secondo gli accordi presi tra le parti.
Inoltre è tenuto ad accedere agli impianti fotovoltaici e alle unità di consumo appartenenti alla configurazione, al fine dei controlli sul campo del GSE, oltre che verificare che siano ubicati nell'area occupata nell'edificio e dalle rispettive pertinenze e spazi comuni (in caso di cambio deve essere comunicato tempestivamente al GSE).
Il referente coincide con:
Il condominio, che agisce tramite amministratore o il suo rappresentante responsabile (quando non c'è obbligo di nomina dell'amministratore);
Il proprietario (persona fisica o giuridica) dell'edificio, se tutte le unità immobiliari sono di un unico proprietario.
In entrambi i casi, il referente può anche essere un produttore che gestisce uno o più impianti fotovoltaici facente parte della configurazione di autoconsumo collettivo.
Ma allora quali sono i vantaggi?
Come avrete capito i vantaggi economici dell'autoconsumo collettivo derivano dall'accesso agli incentivi, il così detto servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica collettiva e dalla restituzione di parte degli oneri di rete e la vendita dell'energia elettrica (in cui bisogna attivare la convenzione di ritiro dedicato (RID) che non è obbligatoria).
Nelle regole del GSE, per l'incentivo bisogna far riferimento alla "TARIFFA PREMIO" mentre per l'altro da parte degli oneri di rete bisogna far cenno al "CORRISPETTIVO UNITARIO DI AUTOCONSUMO FORFETTARIO MENSILE" ed al "COEFFICENTE DELLE PERDITE DI RETE EVITATE".
Gli incentivi relativi all'energia elettrica condivisa sono incompatibili con lo scambio sul posto e gli incentivi di cui il DM 4 luglio 2019, per impianti fotovoltaici realizzati nel periodo 1 marzo 2020 al 16 gennaio 2021, possono recedere dalla convenzione di scambio sul posto.
La quota di potenza dell'impianto fotovoltaico realizzata per obbligo di legge del DLgs 28/11, non può ricevere alcun incentivo, salvo l'energia prodotta dalla quota di potenza realizzata per obbligo di legge può accedere al conforto degli oneri di rete e se immessa in rete al ritiro dedicato (RID).
In alternativa al RID, il referente può vendere l'energia immessa in rete sul mercato (es. un grossista). L'eventuale rinuncia al RID riguarda tutti gli impianti fotovoltaici facenti parte della configurazione di autoconsumo.
I requisiti necessari per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa devono essere mantenuti per 20 anni (periodo incentivante) salvo casi particolari.
Se vengono meno i presupposti di validità della configurazione, il GSE interrompe il suddetto servizio e quindi l'erogazione dei servizi.
Vi saranno controlli dal GSE?
Ai sensi della Delibera 318/2020/eel, il GSE svolgerà attività di verifica (anche attraverso sopralluoghi) sulle configurazioni che beneficiano del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del Dlgs 28/11 art. 42 n. 28, al fine di accertare la correttezza delle informazioni e dei dati trasmessi.
Spero che vi abbia incuriosito questo argomento di oggi
Saluti
arred. geom. Ilaria Formica
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